Descrizione
Come noto, l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal prefetto d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.
In allegato si riportano gli elaborati del PEE, approvato con decreto del Prefetto di Chieti prot. 31851 del 30.03.2026, relativo alla attività svolta dalla ditta ECOLOGICA SANGRO S.p.A. di Lanciano.
Per le aree esterne funzionali alla gestione del predetto piano si fa riferimento a quanto già previsto nel Piano di emergenza comunale vigente.