Divieto di utilizzo di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici

Ordinanza del Sindaco n. 14 del 14 gennaio 2026 a tutela dell’incolumità delle persone e del patrimonio
Data:

14/01/2026

Foto AI di un locale con fontane luminose accese sopra le bottiglie
© Comune di Lanciano - URP - Gemini - Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Descrizione

Con Ordinanza Sindacale n. 14 del 14 gennaio 2026, il Sindaco di Lanciano ha disposto, con effetto immediato, il divieto di utilizzo di fiamme libere e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici presenti sul territorio comunale.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il compito di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza della comunità, attraverso misure contingibili e urgenti volte alla prevenzione di gravi pericoli.

La decisione si rende necessaria alla luce di recenti e tragici eventi verificatisi in locali pubblici, che hanno evidenziato come l’uso di fiamme libere, candele pirotecniche, fontane luminose e articoli pirotecnici in ambienti chiusi o affollati possa generare situazioni di grave rischio, anche accidentali, con possibili conseguenze in termini di incendi, panico, lesioni personali e danni economici al patrimonio pubblico e privato.

 Cosa è vietato

Nei locali pubblici è vietato:

  • l’utilizzo di fiamme libere;
  • l’accensione di candele pirotecniche;
  • l’uso di fontane luminose;
  • l’impiego di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici.
 Controlli e diffusione

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione dell’ordinanza.
Il provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito istituzionale del Comune, diffuso tramite i canali di comunicazione dell’Ente e trasmesso alle autorità competenti.

ℹ️ Richiamo alla responsabilità dei cittadini

Pur riferendosi ai locali pubblici, l’ordinanza richiama l’attenzione dei cittadini affinché gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità siano tenuti in considerazione anche nelle abitazioni private, nelle residenze e nei domicili.

L’ordinanza è consultabile integralmente sul sito istituzionale del Comune di Lanciano.
È possibile proporre ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 14/01/2026 13:30

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