Ai sensi dell'art. 92 L.R. 31.07.2018, n. 23, sono hobbisti "i soggetti che vendono. barattano o espongono, in modo saltuario o occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti [...] il Comune può riservare posteggi agli Hobbisti in fiere o mercati".
Ai sensi dello stesso art. 92, il tesserino identificativo è rilasciato dal comune di residenza per non più di una volta l'anno e per un massimo di cinque anni anche non consecutivi e, trascorso tale periodo, per poter esercitare l'attività di hobbista, l'interessato deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche. Inoltre, gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno.
L'hobbista che partecipa ai mercatini deve essere in possesso di un tesserino identificativo e accertarsi della vidimazione giornaliera del medesimo da parte del Comune al quale spetta l'attività di controllo e che, pertanto, si intende quale unico documento a cui fare riferimento". Non sono, pertanto, ammesse dichiarazioni sostitutive o atti di notorietà in sostituzione del tesserino.
Si precisa che gli hobbisti non residenti nella Regione Abruzzo per partecipare ai mercatini che si svolgeranno nel territorio comunale dovranno richiedere preventivamente il rilascio del relativo tesserino presso gli Uffici preposti del Comune de L'Aquila (capoluogo della Regione Abruzzo).
COME PARTECIPARE ALLA FIERA DI SANT'EGIDIO
L'unica manifestazione fieristica istituzionalizzata aperta alla partecipazione dei c.d. "hobbisti" è la Fiera di Sant'Egidio, che si svolge annualmente il 31 agosto.
Gli hobbisti che intendano prendere parte alla suddetta fiera sono tenuti a presentare, mediante raccomandata o a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.lanciano.chieti@legalmail.it, o direttamente all'URP del Comune, entro 60 giorni antecedenti il 31 agosto ovvero entro il 1° luglio, domanda di partecipazione in bollo da € 16,00, come da modulo seguente:
SANZIONI
Le seguenti violazioni alle norme del Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del TUEL, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00: vendere, barattare, proporre o esporre merci di valore che superi, rispettivamente, il prezzo unitario di € 100,00 e/o il valore complessivo della merce esibita di € 1.000,00.