Descrizione
Per maggiori informazioni:
ART. 16 – INVALIDI
- Ai titolari di contrassegno invalidi, è consentito il transito e la sosta senza limitazioni a condizione che comunichino il numero di targa di un solo veicolo per ogni tesserino disabili, all’Ufficio Mobilità e Traffico, presentando copia del libretto del mezzo e copia del tesserino per disabili. La comunicazione della targa ha effetto per la durata di 3 anni, o fino alla scadenza del contrassegno. La presente richiesta non necessita di titolo autorizzatorio. L’ufficio competente, fermo riscontro della sussistenza delle caratteristiche di cui sopra, provvede all’annotazione e registrazione nel sistema informatico, delle targhe dei veicoli tra quelli cui è consentito il transito e la sosta.
L’eventuale autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità e/o modifica del vigente Regolamento.