Ai sensi dell’art. 202-bis del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il pagamento in forma rateale può essere richiesto per verbali relativi a violazioni al Codice della Strada, a condizione che:
- l’importo della sanzione pecuniaria sia superiore a € 200,00;
- il proprio reddito imponibile lordo ai fini IRPEF (desunto dall’ultima dichiarazione) non superi € 10.628,16. In caso di famiglia convivente, tale limite è aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare convivente (come da Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33767/109/16/1 del 29 agosto 2003).
La rateizzazione può essere concessa come segue:
- fino a 12 rate per importi fino a € 2.000,00;
- fino a 24 rate per importi fino a € 5.000,00;
- fino a 60 rate per importi superiori a € 5.000,00.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 100,00.
La domanda va presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notifica del verbale, come previsto dalla normativa.
La presentazione della richiesta di rateizzazione esclude la possibilità di presentare ricorso al Prefetto (art. 203 C.d.S.) e al Giudice di Pace (art. 204-bis C.d.S.).
Il mancato pagamento anche di una sola rata può comportare la decadenza dal beneficio e l’obbligo di versare l’intero residuo in un’unica soluzione (art. 202-bis, comma 3 C.d.S.).