Ai sensi degli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, ogni persona fisica o giuridica può chiedere l’accesso a documenti amministrativi detenuti dal Comune di Lanciano qualora sia titolare di un interesse personale e concreto alla conoscenza di tali atti, in relazione a una situazione giuridicamente tutelata.
È possibile richiedere:
- la sola visione gratuita degli atti;
- copie semplici in formato cartaceo (con spese di riproduzione a carico del richiedente);
- copie digitali gratuite, via eMail.
La richiesta va sempre motivata, specificando l’interesse che giustifica l’accesso, pena l’inammissibilità. In caso di delega, è necessario allegare idonea documentazione.