A chi è rivolto
I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia.
Il servizio consente di richiedere in Comune, limitatamente ai casi previsti, la separazione, il divorzio o la modifica degli accordi di separazione o divorzio
I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia.
La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:
Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:
Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:
Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine di sei mesi che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.
Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile procede alla verifica dei dati dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati, la data della redazione dell’accordo.
Nel giorno prestabilito, che i coniugi avranno concordato preventivamente con l'ufficio, essi devono presentarsi insieme e muniti di documento di riconoscimento valido per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di riconoscimento valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Per fare la richiesta è necessario compilare il modulo allegato che deve essere firmato davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.
Per inoltrare la richiesta di divorzio o separazione è necessario allegare: